Per effetto della modifica apportata all'art. 23 del DPR n. 600/73 (D.L. n. 223/06), il curatore fallimentare e il commissario liquidatore hanno acquisito, a partire dal 4 luglio 2006, la qualifica di sostituto di imposta. Gli stessi sono, pertanto, tenuti ad adempiere agli obblighi che la Legge pone in capo a tali soggetti.
Con riferimento al personale dipendente, tali soggetti devono:
L'Agenzia delle entrate ha precisato in più occasioni che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti al rispetto degli obblighi genericamente posti a carico dei sostituti d'imposta, non potendo eccepire «considerazioni di carattere pratico» sulla complessità dell'adempimento (ris. n. 95/07; ris. n. 297/08).
Il fallimento, in ambito fiscale, si configura quale operazione straordinaria con estinzione del primo soggetto (impresa fallita) e senza prosecuzione dell'attività da parte del soggetto subentrante (curatore fallimentare). Tale qualificazione deve essere considerata per definire al meglio le modalità con cui devono essere poste in atto le operazioni di sostituzione d'imposta sopra sintetizzate.
Nella circolare si fornisce un'analisi delle operazioni del curatore fallimentare (o commissario liquidatore) in qualità di sostituto d'imposta.
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