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Patentino del frigorista

Patentino del frigorista, l’allarme della Cna


Cna invierà una circolare esplicativa alle imprese interessate. I tempi previsti sono troppo stretti e costi troppo alti per ottenere la certificazione.
Le principali criticità che appaiono evidenti nel DPR 43/2012, meglio noto come “Patentino del Frigorista” sono innanzitutto riconducibili alla mancanza di chiarezza rispetto a quale debba essere il rapporto tra personale certificato e volume di attività previsto. La Cna di Siena nei prossimi giorni invierà alle imprese associate una circolare esplicativa delle nuove autorizzazioni necessari per gli operatori interessati per poter prestare poi tutta l’assistenza necessaria. La società “Accredita” che, in accordo con il Ministero dell’Ambiente, ha elaborato gli schemi di accreditamento che regolano le procedure per le attività svolte dagli organismi di certificazione per la concessione delle certificazioni, ha cercato di colmare questa lacuna normativa individuando nel rapporto 1 persona certificata/80.000 Euro di fatturato il requisito per la certificazione delle imprese, un rapporto che gli operatori del settore giudicano troppo basso e che potrebbe costringere le imprese a dover certificare un numero di persone eccessivo rispetto al volume di lavoro che viene svolto in questo specifico settore. Inoltre, l’aver voluto predeterminare in un Regolamento Tecnico la durata degli esami (4 ore totali per la categoria I sembrano eccessive), al di là dell’anomalia della procedura (non esiste infatti alcun obbligo che costringa l’ente di accreditamento a prevedere necessariamente la durata), comporterà, anche a detta degli Organismi di Certificazione, un aumento dei costi che le imprese dovranno sostenere per la certificazione. Altro problema è la tempistica relativa alla durata dei certificati provvisori. La durata prevista nel DPR (6 mesi) potrebbe infatti risultare troppo esigua per garantire a tutte le persone (Unioncamere ne stima 50-60.000) ed alle imprese che ne hanno il diritto, di conseguire la certificazione necessaria. Analogo discorso può essere fatto per quanto concerne la certificazione delle imprese. L’allegato B del DPR 43 prevede infatti che l’impresa predisponga un piano della qualità che precisi le modalità operative della stessa e possa ottenere la certificazione, qualora impieghi personale certificato in numero sufficiente, solo dopo aver redatto il piano e solo dopo che il suo personale sia stato certificato.
Va poi sottolineato il fatto che la situazione di indeterminatezza che ha sinora contraddistinto i contenuti e le prescrizioni del DPR in questione ha portato ad una situazione confusa, poco chiara nella quale è stato facile per alcuni “monetizzare” sulle esigenze delle imprese proponendo alle imprese stesse certificazioni rilasciate da enti di certificazione esteri, che potranno essere riconosciute in Italia, solo dall’autorità competente e dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata in lingua italiana.
Infine, non può mancare il rilievo al fatto che, oltre ai costi della certificazione e della eventuale formazione del personale da certificare, numerosi adempimenti previsti dal DPR (iscrizione al Registro Nazionale, comunicazione allo stesso delle variazioni in ordine a personale certificato e volume di attività, predisposizione del piano di qualità dell’impresa, etc.) sono decisamente onerosi e prevedono un aggravio di costi per le piccole imprese che, in questo settore, sono decisamente maggioritarie.




Informazioni sull'articolo

Data di pubblicazione: 07/08/2012
Data di ultima modifica: 07/08/2012


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