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Attestazione SOA: il DPR 207/10

Attestazione SOA: il DPR 207/10

Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ed eseguire lavori pubblici per importi superiori ad euro 150.000, sono obbligate a possedere l’Attestazione SOA. L'Attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA (organismi abilitati al rilascio), che dimostra il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. La durata dell’attestazione è di 5 anni, con verifica triennale di mantenimento dei requisiti.
Tale attestazione è obbligatoria per le imprese che intendono partecipare ad appalti di lavori pubblici con importo superiore a € 150.000,00.
Il processo di qualificazione è basato sull’obbligo da parte delle imprese, di dimostrare il possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, che saranno verificati dalle SOA.
L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie per cui si può richiedere di essere attestati sono suddivise in:
categorie di opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, impianti tecnologici, restauri di beni immobili etc.)
categorie di opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).
Il precedente DPR34/2000 è stato sostituito dal DPR 207/10 che, anche in materia di attestazione SOA, ha introdotto alcune novità. Tra le principali ci sono:
“introduzione di una nuova categoria di lavori OS35 - Interventi a basso impatto ambientale ; riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive”.
“variazioni ad alcune categorie esistenti" : le seguenti categorie di opere: OS2 – OS12 – OS18 – OS20 vengono suddivise in:

  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
  • OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
  • OS 18-B Componenti per facciate continue
  • OS 20-A Rilevamenti topografici
  • OS 20-B Indagini geognostiche

mentre per altre categorie viene variato il contenuto :

OS7 ricomprende anche la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (precedentemente inserite nella OS8)
OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili
OS21 non comprende più le indagini geognostiche ora inserite nella categoria OS 20-B
OG11 non comprende più gli impianti pneumatici e antintrusione (ora inseriti solo nella categoria OS 5);
in relazione alla categoria OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI, l’art. 79, comma 16, specifica che per qualificarsi in questa categoria l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate che la compongono le seguenti percentuali della classifica OG11 richiesta: OS3 (40%), OS28 (70%), OS30 (70%).
L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Vengono inoltre modificate le classifiche di qualificazione a cui si può richiedere di essere attestati, ovvero l’importo per il quale l’impresa è abilitata a partecipare (accresciuti fino al 20%):

  • I fino a € 258.000
  • II fino a € 516.000
  • III fino a € 1.033.000
  • III bis fino 1 € 1.500.000 (novità)
  • IV fino a € 2.582.000
  • IV bis fino a € 3.500.00 (novità)
  • V fino a € 5.165.000
  • VI fino a € 10.329.000
  • VII fino a € 15.494.000
  • VIII oltre € 15.494.000

Importanti novità riguardano anche il costo dell’attestato :

  1. per la qualificazione fino alla II classifica il costo dell’attestato è ridotto del 20%.
  2. per i consorzi stabili il costo è ridotto del 50%

NOVITA’ IMPORTANTE PER LE IMPRESE GIA’ ATTESTATE

Una particolare procedura riguarda le cosiddette categorie “variate” ovvero le categorie OG11 – OS2 – OS 7 – OS 8 – OS 12 – OS 18 – OS 21 .
Le attestazioni SOA relative a tali categorie cessano di avere validità al termine del periodo transitorio ovvero il 7 giugno 2012.

Pertanto entro il 07/06/2012 l’impresa dovrà rivolgersi alla SOA e provvedere ad integrare l’attestazione per le categorie “variate”, ai sensi del d.p.r.207/2010 (OG11, OS2-a, OS 2-b, OS 7, OS 8, OS 12-a, OS 12-b, OS 18-a, OS 18-b, OS 20-b, OS 21 e OS 35), presentando nuovi certificati di esecuzione lavori (CEL) e richiedendo un nuovo attestato conforme al DPR 207/10. I nuovi CEL, devono essere emessi secondo i nuovi modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/2010.

Per ottenere gli attestati nelle nuove categorie “variate”, i certificati di esecuzione lavori rilasciati secondo il precedente modello D non potranno più essere utilizzati, pertanto le imprese dovranno rivolgersi alle stazioni appaltanti per ottenere la loro riemissione secondo il nuovo modello.

Per tutte le altre novità e per qualsiasi informazione riguardo all’attestazione SOA potete contattare i nostri uffici allo 0577 260 532-531-533 cel 339 5373553 oppure consultare il sito: www.cnasiena.it



Informazioni sull'articolo

Data di pubblicazione: 24/02/2012
Data di ultima modifica: 27/02/2012


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