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Impianti termici degli edifici, novità sugli scarichi di combustione

Nell’allegare importante circolare proveniente dal Dipartimento Competitività Ambiente di CNA Nazional relativa alla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, mi permetto di inoltrarvi la bozza  del testo  (vedi pg 12 file 00710719) in oggetto approvato dal Senato il 1 agosto (per chi volesse ulteriori informazioni rimando al link dei lavori del  Senato http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41729.htm)

Cna Segnala che nella nota in allegato manca un riferimento ad aspetto non trascurabile riguardante gli impianti termici e in particolare lo scarico dei fumi di combustione l’articolo, di particolare rilevanza per gli installatori termoidraulici, è il seguente:

Art 17 bis (Requisiti degli impianti termici).

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dai seguenti:

  "9. Gli impianti termici installati successivamente  al  31  agosto 2013 devono essere collegati ad  appositi  camini,  canne  fumarie  o sistemi di evacuazione dei prodotti  della  combustione,  con  sbocco sopra  il   tetto   dell'edificio   alla   quota   prescritta   dalla regolamentazione tecnica vigente.

   9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal  comma  9  nei casi in cui:

    a)  si  procede,  anche  nell'ambito  di   una   riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori  di calore individuali che risultano installati  in  data  antecedente  a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna  collettiva ramificata;

    b)  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma   9   risulta incompatibile   con   norme   di   tutela   degli   edifici   oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

    c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita'  tecnica  a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

  9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  e'  obbligatorio  installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione  energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste  dalle  norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i  terminali  di tiraggio in conformità  alla  vigente  norma  tecnica  UNI  7129,  e successive integrazioni.

  9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle  disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

L’articolo, che risulta, una volta tanto, chiaro ed esplicito, va a puntualizzare le casistiche nelle quali è fatto obbligo di installare canne fumarie o camini con scarico al tetto e le specifiche possibilità di deroga. Va evidenziato che, nei casi di deroga è fatto obbligo di installare generatori di classe 4 o 5 (4/5 “stelle”).

Il testo dovrebbe così coordinare l’applicazione delle diverse leggi e normative esistenti in materia di scarico dei fumi e rendere certe le modalità installative che le imprese possono adottare.

Vedi circolare allegata 1

Vedi circolare allegata 2

In ogni caso vi rimandiamo al testo comparato del DPR 412/1993 con la modifica introdotta

                                                                                     

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 5, comma 9
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici

Testo previgente

Testo modificato

(omissis)

9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.




Informazioni sull'articolo

Data di pubblicazione: 09/08/2013
Data di ultima modifica: 10/08/2013


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